Stalking condominiale, quando non si configura il reato

 L’imputata veniva rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate ed abituali molestava e minacciava la persona offesa cagionandole un grave stato di ansia.

Nello specifico durante la pandemia la persona offesa, vicina di casa dell’imputata raccontava che, ogni qual volta apriva le finestre del pianerottolo per far arieggiare veniva minacciata ed offesa, tanto da essere costretta ad installare una telecamera di sicurezza davanti alla porta dell’abitazione.

Viceversa, dai fatti ricostruiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è emerso un quadro fattuale idoneo a ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p.

Le dichiarazioni della persona offesa non sono state poste a fondamento della penale responsabilità dell’imputata in ragione del loro mancato riscontro con gli altri elementi probatori, ciò alla luce dell’evidente astio reciproco tra le parti, dimostrato dalle reciproche denunce e querele.

Dalle testimonianze sono emersi elementi che danno conto dell’esistenza di un rapporto conflittuale tra le parti, legato a questioni condominiali in cui le stesse sono state coinvolte e che hanno incrinato i loro rapporti, portandole a vicendevoli condotte moleste e minacciose, come dimostrato dalle denunce reciproche.

“La prova dell’evento del reato di stalking, in riferimento alla causazione di un grave e perdurante stato di ansia, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della persona offesa, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell’agente, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il profilo concreto in riferimento al luogo e al tempo di consumazione” Cass. Pen. Sez. V n. 6323/2023.

I riscontri che si traggono dalle altre dichiarazioni testimoniali non hanno attestato qualcosa che va oltre dei rapporti conflittuali di vicinato.

La reciprocità delle condotte non ha consentito di ritenere le condotte idonee a cagionare l’evento richiesto dal reato di cui all’art. 612 bis c.p., con la conseguenza che il Tribunale di Salerno ha ritenuto di assolvere l’imputata del reato a lei ascritto perché è mancata la prova che il fatto sussiste e che il medesimo abbia cagionato nel soggetto passivo gli effetti tipici e negativi della fattispecie criminosa.