Illgittimità della nomina del curatore speciale per proporre la querela in caso di conflitto di interesse tra l’autore del reato e la persona offesa – sequestro proventivo

Il caso che ci occupa riguarda una vicenda in cui il socio  di una s.r.l. si era appropriato del denaro della società e, pertanto, risultava indagato per il reato di appropriazione indebita e di autoriciclaggio per aver acquistato altri beni col denaro appreso.

Il pubblico ministero, al fine di poter procedere per il reato di appropriazione indebita e chiedere il sequestro impeditito delle somme apprese formulava istanza al GIP di  nomina di un curatore speciale che esercitasse validamente ed efficacemente i diritti nell’interesse della socità persona offesa, compreso quello di presentare dichiarazione di querela.

Ottenuta detta nomina ed avendo il curatore sporto querela veniva disposto il sequestro preventivo delle somme apprese.

L’indagato, tramite il suo avvocato penalista, in sede di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo eccepiva l’illegittima della nomina del curatore speciale in quanto disposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Il tribunale del riesame accoglieva detta doglianza ritenendo che effettivamente nessun principio di carattere generale può ricavarsi dagli artt. 77  e 78 c.p.p. che riguardano un’ipotesi assai diversa da quella in esame e cioè l’esercizio dell’azione civile nel processo penale e la possibilità, in caso di conflitto di interessi fra colui che dovrebbe intraprendere tale azione e al persona o la società nell’interesse della quale l’azione deve essere esericitata.

Invero, è cosa diversa il diritto di proporre querela previsto dagli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p., che prevede in alcuni casi in cui il titolare del diritto non è abilitato a farlo a causa della minore età o di infermità mentale e che lo rappresenta si trova in conflitto di interessi ed allora in tale impotesi può essere nominato un curatore speciale.