Assoluzione di imputato del reato di cui all’art. 570 bis c.p. – violazione degli obblighi di assistenza familiare

Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare: imputato assolto dal Tribunale di Salerno

L’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 570 bis c.p., poiché si era sottratto agli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori avendo corrisposto solo saltuariamente le somme di danaro, non partecipando alle notevoli spese straordinarie, non curandosi delle continue richieste di versamento di quanto dovuto.

La circostanza di far mancare i mezzi di sussistenza fa sussumere tale condotta nel novero di quelle previste e punite dall’art. 570 co.2 n.2 c.p. alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, di cui si richiama il punto di nostro interesse ossia: “Va ribadito che nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all’art. 570 co. 2 n.2 c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 570 bis c.p., e non il concorso formale eterogeneo quando il fatto storico è il medesimo e non vi sono elementi ulteriori che possano implicare la necessità dell’autonoma sussistenza del reato di cui all’art. 570 bis c.p.” Cass. Pen. Sez. VI n. 9065 del 8.02.2023.

Nel caso di inadempimento all’obbligo nei confronti del figlio minore, opera una presunzione semplice che quest’ultimo sia incapace di produrre reddito proprio.

Tale presunzione è suscettibile di essere superata, allorquando il minore disponga di redditi patrimoniali.

Avendo dimostrato che ci sono state solo sporadiche mancanze e che per lo più hanno riguardato le spese straordinarie, quello che è emerso è l’inesistenza di un concreto stato di bisogno dei figli minori, atteso che gli stessi hanno percepito rilevanti redditi autonomi, tra i quali anche partecipazioni a redditi di trust.

Per queste ragioni, avendo l’imputato dimostrato, diversamente da quanto prospettato, che ha sempre provveduto al sostentamento dei propri figli minori, i quali grazie al contributo paterno erano economicamente autosufficienti poiché percettori di importanti redditi patrimoniali, quest’ultimo è stato assolto dal Tribunale di Salerno con la massima formula liberatoria ovvero perché il fatto non sussiste