Processo penale telematico applicazione pratica per deposito atti e documenti

La disquisizione insorta  tra gli avvocati penalisti- alla luce dell’obbligo di deposito telematico di atti e documenti come modalità obbligatoria e non più alternativa dinanzi agli uffici giudiziari indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, in vigore del 1° gennaio 2025 – circa la modalità di deposito e di acquisizione di atti, memorie e documenti prodotti dalle parti in udienza va risolta nei seguenti termini.

Nel rispetto della gerarchia delle fonti del diritto, l’art. 111 bis c.p.p. ( norna di rango primario introdotta col d.lgs. n. 150/2022) prevede al 3° comma che:”La disposizione di cui al 1° comma (il deposito con modalità telematiche) non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
Nella locuzione” per specifiche esigenze processuali” rientrano gli atti che il codice di procedura penale prevede che possano e debbano essere acquisiti in udienza.
Il richiamo va all’art. 78 c.p.p. che prevede, in alternativa alla possibilità della costituzione di parte civile fuori udienza, la presentazione della costituzione di parte civile in udienza.
Ed ancora, all’acquisizione al fascicolo dibattimentale di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., alla cui richiesta di parte deve seguire l’ordinanza del Giudice di accoglimento della stessa; all’acquisizione di un verbale di s.i.t. ai sensi dell’art. 493 3° comma c.p.p.
Oltretutto, l’acquisizione in udienza di detti atti e documenti non costituisce una mera possibilità, ma è la modalità obbligatoriamente esclusiva.Invero, posto che le prove documentali richiedono una preventiva e non successiva ordinanza ammissiva del giudice, costituirebbe causa di slealtà processuale la condotta di una parte che dovesse depositare prima, telematicamente, detti atti prima che il giudice li abbia ammessi.

Ciò detto, sovviene l’ulteriore quesito:” A chi spetta la digitalizzazione ed il deposito nel portale digitale telematico degli atti cartacei depositati dalle parti in udienza?”.
La risposta è pervenuta dal Ministero della Giustizia con la nota del 20.01.2025 del Capo Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Giustizia che ha ribadito che per gli atti depositati in udienza è compito dell’ausiliario del Giudice digitalizzare l’atto e depositarlo nel fascicolo telematico.

Stalking condominiale, quando non si configura il reato

 L’imputata veniva rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate ed abituali molestava e minacciava la persona offesa cagionandole un grave stato di ansia.

Nello specifico durante la pandemia la persona offesa, vicina di casa dell’imputata raccontava che, ogni qual volta apriva le finestre del pianerottolo per far arieggiare veniva minacciata ed offesa, tanto da essere costretta ad installare una telecamera di sicurezza davanti alla porta dell’abitazione.

Viceversa, dai fatti ricostruiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è emerso un quadro fattuale idoneo a ritenere integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p.

Le dichiarazioni della persona offesa non sono state poste a fondamento della penale responsabilità dell’imputata in ragione del loro mancato riscontro con gli altri elementi probatori, ciò alla luce dell’evidente astio reciproco tra le parti, dimostrato dalle reciproche denunce e querele.

Dalle testimonianze sono emersi elementi che danno conto dell’esistenza di un rapporto conflittuale tra le parti, legato a questioni condominiali in cui le stesse sono state coinvolte e che hanno incrinato i loro rapporti, portandole a vicendevoli condotte moleste e minacciose, come dimostrato dalle denunce reciproche.

“La prova dell’evento del reato di stalking, in riferimento alla causazione di un grave e perdurante stato di ansia, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della persona offesa, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell’agente, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il profilo concreto in riferimento al luogo e al tempo di consumazione” Cass. Pen. Sez. V n. 6323/2023.

I riscontri che si traggono dalle altre dichiarazioni testimoniali non hanno attestato qualcosa che va oltre dei rapporti conflittuali di vicinato.

La reciprocità delle condotte non ha consentito di ritenere le condotte idonee a cagionare l’evento richiesto dal reato di cui all’art. 612 bis c.p., con la conseguenza che il Tribunale di Salerno ha ritenuto di assolvere l’imputata del reato a lei ascritto perché è mancata la prova che il fatto sussiste e che il medesimo abbia cagionato nel soggetto passivo gli effetti tipici e negativi della fattispecie criminosa.

Assoluzione di imputato del reato di cui all’art. 570 bis c.p. – violazione degli obblighi di assistenza familiare

Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare: imputato assolto dal Tribunale di Salerno

L’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 570 bis c.p., poiché si era sottratto agli obblighi di assistenza familiare facendo mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori avendo corrisposto solo saltuariamente le somme di danaro, non partecipando alle notevoli spese straordinarie, non curandosi delle continue richieste di versamento di quanto dovuto.

La circostanza di far mancare i mezzi di sussistenza fa sussumere tale condotta nel novero di quelle previste e punite dall’art. 570 co.2 n.2 c.p. alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, di cui si richiama il punto di nostro interesse ossia: “Va ribadito che nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all’art. 570 co. 2 n.2 c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 570 bis c.p., e non il concorso formale eterogeneo quando il fatto storico è il medesimo e non vi sono elementi ulteriori che possano implicare la necessità dell’autonoma sussistenza del reato di cui all’art. 570 bis c.p.” Cass. Pen. Sez. VI n. 9065 del 8.02.2023.

Nel caso di inadempimento all’obbligo nei confronti del figlio minore, opera una presunzione semplice che quest’ultimo sia incapace di produrre reddito proprio.

Tale presunzione è suscettibile di essere superata, allorquando il minore disponga di redditi patrimoniali.

Avendo dimostrato che ci sono state solo sporadiche mancanze e che per lo più hanno riguardato le spese straordinarie, quello che è emerso è l’inesistenza di un concreto stato di bisogno dei figli minori, atteso che gli stessi hanno percepito rilevanti redditi autonomi, tra i quali anche partecipazioni a redditi di trust.

Per queste ragioni, avendo l’imputato dimostrato, diversamente da quanto prospettato, che ha sempre provveduto al sostentamento dei propri figli minori, i quali grazie al contributo paterno erano economicamente autosufficienti poiché percettori di importanti redditi patrimoniali, quest’ultimo è stato assolto dal Tribunale di Salerno con la massima formula liberatoria ovvero perché il fatto non sussiste

Investì e uccise giovane: tutto da rifare

Fu condannato a un anno per la morte della 28enne Ene, la Corte di Cassazione annulla la sentenza e rinvia gli atti a Napoli…

La Città di Salerno, 18 Maggio 2022

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Emergenza

Emergenza Covid-19 sospesa quasi tutta l’attività giudiziaria.

Col decreto legge n. 18 del 17.03.2020, art. 83, il periodo di sospensione dell’attività giudiziaria è stato esteso fino al 15 aprile 2020.

Inoltre, è stato espressamente previsto, diversamente da quanto contenuto nel precedente decreto, che per detto periodo è sospeso anche il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

E’ reato trasportare irregolarmente all’estero opere di interesse artistico e può costare il carcere

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 17116 del 30.01.2018 depositata il 17 aprile 2018, ha ritenuto che basta agire con la consapevolezza di trasportare all’estero opere di interesse artistico senza acer conseguito la licenza all’esportazione, indipendentemente dai motivi, per consumare il reato di cui all’art. 174 del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

la costituzione di parte civile del sostituto processuale

Le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 12213/2018, hanno enunciato al seguente principio di diritto:”Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”.

Giudizio abbreviato relativo ai reati contravvenzionali

Lo sconto di pena della metà,  previsto  dalla legge n. 103/2017 per la scelta del rito abbreviato  per i  reati contravvenzionali,  si applica, secondo il principio di diritto statuito dalla sentenza n. 832 della Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, anche a tutti i  procedimenti che all’entrata in vigore della suddetta novella legislativa non si sono ancora definiti con sentenza irrevocabile.

TRAMONTI. Tutti assolti per il chiosco installato al Valico di Chiunzi.

La decisione del tribunale di Salerno ha riguardato l’ex sindaco Armando Imperato, un imprenditore del posto e un progettista di Minori…

La Città di Salerno, 4 Aprile 2017

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Il colonnello Palumbo non è uno stalker

Era stato accusato di molestie, ingiurie, abuso di ufficio e stalking nei confronti di una soldatessa: colonnello dell’esercito assolto perché il fatto non sussiste….

Cronache di Salerno, 22 febbraio 2017

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